La legge Finanziaria 2008 ha ridefinito la tipologia degli autoveicoli eliminando ogni riferimento alle disposizioni del Codice della
Strada e introducendo la nuova categoria dei “Veicoli stradali a motore”. L'intervento interessa esclusivamente la legge IVA, creando in
questo modo definizioni differenti ai fini della detrazione dell'IVA e della deducibilità dei costi.
Veicoli omologabili Autocarro
Secondo il “Codice della Strada” (art. 54 lett. d D.lgs 285/1992), si definiscono autovetture gli autoveicoli che non appartengono alle
categorie di autocarri, autoveicoli carrozzati a pianale, a cassone con cabina profonda oppure a furgone finestrato.
Per effetto della stessa legge è possibile immatricolare anche un veicolo fino a 6 posti come autocarro, purché il peso complessivo dei
passeggeri (fissato in 68 Kg a persona) sia inferiore a quello che può trasportare come carico merci indicato nella carta di
circolazione. Per rendere i costi integralmente deducibili, non è sufficiente la sola immatricolazione autocarro ma occorre anche che
l'attività esercitata e l'utilizzo del veicolo siano strettamente correlati. E' necessario impiegare il veicolo unicamente laddove
l'attività lavorativa preveda il trasporto di cose e di persone.
L'art. 35.11 del DL 223/06 stabilisce inoltre che, in caso di adattamenti che non impediscono l'utilizzo del veicolo per il trasporto
privato di persone, a prescindere dalla categoria di omologazione, è necessario verificare la deducibilità dei costi secondo il test che
segue, stabilito con provvedimento dell'A.E. del 06.12.06:
I = Pt potenza1 (in Kw) /
[ P portata (in t) = Mc massa complessiva2 (in t) - la T tara3 (in t) ] ≥ 180
(1) punto P.2 della carta di circolazione;
(2) punto F.2 della carta di circolazione;
(3) massa a vuoto.
Se il rapporto risulta inferiore a 180, il veicolo è considerato autocarro e i relativi costi sono deducibili salvo eccezioni. In caso
contrario è necessario applicare il regime di deducibilità previsto per le autovetture. Sono soggetti a tale verifica solo gli autocarri
che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
massa massima non superiore a 3,5 t (veicoli immatricolati N1 – punto J della carta di circolazione);
codice carrozzeria F0 (punto J.2 della carta di circolazione);
numero di posti pari a 4 o più (punto S.1 della carta di circolazione).
L'assenza dei requisiti sopracitati permette di considerare il veicolo fisicamente come autocarro
Calcolo Deducibilità Noleggio Autocarro a Lungo Termine
Seleziona reddito imponibile:
Vetture Autocarro - N1
Società di capitali
Agenti di commercio
Ditte individuali
Professionisti
Reddito imponibile
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
Canone di noleggio
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
IVA
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
Aliquota IRPEF (IRES)
24%
38%
38%
38%
Aliquota previdenziale (INPS)
24,13%
24,13%
15%
IRAP e addizioni
3,9%
5%
5%
5%
Fringe benefit
NO
NO
NO
NO
Tassazione effettiva %
27,9%
67,13%
67,13%
58%
Deducibilità % canone di noleggio
100%
100%
100%
100%
Deducibilità canone di noleggio
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
Detraibilità IVA
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
Recupero mensile sul canone di noleggio
139,50 €
335,65 €
335,65 €
290,00 €
Canone mensile effettivo
360,50 €
164,35 €
164,35 €
210,00 €
Vetture Autocarro - N1
Società di capitali
Agenti di commercio
Ditte individuali
Professionisti
Reddito imponibile
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
Canone di noleggio
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
IVA
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
Aliquota IRPEF (IRES)
24%
41%
41%
41%
Aliquota previdenziale (INPS)
24,13%
24,13%
15%
IRAP e addizioni
3,9%
5%
5%
5%
Fringe benefit
NO
NO
NO
NO
Tassazione effettiva %
27,9%
70,13%
70,13%
61%
Deducibilità % canone di noleggio
100%
100%
100%
100%
Deducibilità canone di noleggio
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
Detraibilità IVA
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
Recupero mensile sul canone di noleggio
139,50 €
350,65 €
350,65 €
305,00 €
Canone mensile effettivo
360,50 €
149,35 €
149,35 €
195,00 €
Vetture Autocarro - N1
Società di capitali
Agenti di commercio
Ditte individuali
Professionisti
Reddito imponibile
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Canone di noleggio
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
IVA
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
Aliquota IRPEF (IRES)
24%
43%
43%
43%
Aliquota previdenziale (INPS)
24,13%
24,13%
15%
IRAP e addizioni
3,9%
5%
5%
5%
Fringe benefit
NO
NO
NO
NO
Tassazione effettiva %
27,9%
72,13%
72,13%
63%
Deducibilità % canone di noleggio
100%
100%
100%
100%
Deducibilità canone di noleggio
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
Detraibilità IVA
110,00 €
110,00 €
110,00 €
100,00 €
Recupero mensile sul canone di noleggio
139,50 €
360,65 €
360,65 €
315,00 €
Canone mensile effettivo
360,50 €
139,35 €
139,35 €
195,00 €
Per IRAP e addizionali regionali e comunali si prende a riferimento un valore simbolico del 5% precisando che: non tutti i titolari di
partita iva sono soggetti passivi IRAP e che le addizionali comunali e regionali sono variabili a seconda del luogo di residenza del
contribuente
L'aliquota previdenziale per i professionisti varia a seconda dell'attività svolta. Convenzionalmente viene indicata l'aliquota del 14%
considerando che le variazioni fra le casse previdenziali professionali sono nell'ordine dei 2/3 punti percentuali in eccesso e in
difetto
La deducibilità dei veicoli commerciali al 100% del costo sostenuto è sempre subordinata ad un utilizzo esclusivo impresa/professione
da dimostrare
L'aliquota previdenziale ditte individuali è relativa alla gestione commercianti anche se potrebbero essere soggetti iscritti alla
gestione artigiani o separata
Autocarri di proprietà aziendale
Gli autocarri rientrano nella categoria di beni strumentali all'attività svolta (sussiste il requisito dell'inerenza).
Per questo motivo essi godono naturalmente della detraibilità dell'IVA pari al 100% sull'acquisto e ulteriori costi, tra cui i
carburanti, lubrificanti, componenti, manutenzioni, riparazioni, ecc.
Diverso è, invece, il trattamento IVA dei pedaggi autostradali, poiché, per espressa volontà del Legislatore, gli stessi rientrano nella
categoria di beni e servizi, disciplinati dall'art. 19-bis 1, lett. e), DPR 633/1972, per i quali è prevista l'indetraibilità oggettiva
dell'IVA pagata.
Ai fini delle imposte dirette, i costi direttamente afferenti gli autocarri risultano deducibili per intero.
Autocarri con formula Noleggio Lungo Termine
I canoni di leasing o noleggio sono deducibili al 100% (quota interessi indeducibile Irap), e l'IVA è detraibile al 100%.
Carburanti, manutenzioni, bolli, autostrade e altri costi di autocarri in leasing, noleggio o comodato: godono del trattamento degli
autocarri di proprietà.
I veicoli immatricolati come autocarri non possono essere utilizzati come normali autovetture.
L'uso improprio del veicolo comporta le sanzioni e / o conseguenti sequestri, come previsto dal Codice della Strada. Per uso improprio
si intende, altresì: il recupero dell'IVA indebitamente detratta, la ripresa a tassazione dei costi e delle spese dedotti ai fini delle
imposte dirette per difetto del requisito dell'inerenza, le sanzioni collegate alle maggiori imposte accertate e l'eventuale mancata
copertura assicurativa, in caso di sinistro generato dal veicolo in oggetto.